Credito d’imposta per R&S: il DDL Stabilità salva la misura dall’oblio, ma modifica in profondità la normativa

L’art. 7 del disegno di legge di Stabilità 2015 rivede integralmente il credito d’imposta che era stato introdotto a dicembre 2013 dal decreto legge n. 145 “Destinazione Italia” (art. 3), successivamente convertito in legge e tuttavia mai reso operativo per la mancanza dei decreti attuativi.

La prima delle modifiche apportate rispetto al testo originario riguarda il periodo di applicazione della misura. Nella nuova versione, l’agevolazione decorrerà dal 2015 (anziché 2014) e resterà operativa per 5 anni (invece di 3).

Del beneficio potranno fruire tutte le imprese senza limiti di fatturato (decade quindi il vincolo che escludeva le aziende con fatturato superiore a 500.000 euro), né vincoli relativi alla forma giuridica o al settore economico di appartenenza.

L’investimento minimo annuale in R&S richiesto per poter accedere all’incentivo è di 30.000 euro, a fronte dei 50.000 della versione precedente, mentre il limite annuo di credito d’imposta fruibile viene innalzato a 5 milioni di euro rispetto ai 2,5 milioni precedenti.

Le spese ammesse ai fini della determinazione del credito d’imposta sono le seguenti:

  1. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o, infine, in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (nel testo originario tale voce non era limitata alle risorse altamente qualificate);
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di R&S;
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative;
  4. Competenze tecniche e privative industriali relative ad alcuni ambiti specifici.

La misura del bonus è pari al 25% dell’incremento della spesa per ricerca e sviluppo sostenuta in ciascuno dei cinque periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, rispetto alla media della spesa per R&S sostenuta nei tre esercizi antecedenti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Non più quindi una media “mobile” come nella precedente versione, che raffrontava le spese di R&S dell’esercizio per il quale si intendeva calcolare il credito d’imposta con la media delle spese sostenute nei tre esercizi immediatamente precedenti ad esso, bensì una media di riferimento “fissa”.

Per le sole voci a) e c), il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 50%.

Il credito dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le spese in ricerca e sviluppo calcolate ai fini dell’agevolazione dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto deputato alla revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (saranno esentate da quest’obbligo le imprese con bilancio certificato). Gli stessi costi sostenuti per la certificazione della documentazione saranno ammissibili al bonus nel limite di 5.000 euro.

Le disposizioni applicative necessarie sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. Queste dovranno entrare nel merito di numerose questioni aperte tra cui, ad esempio, se vi sarà una procedura telematica di prenotazione delle risorse e se, in questo caso, potrà beneficiare del bonus solo chi sarà più veloce nel prenotarsi oppure tutti, tramite il riparto delle risorse disponibili.

Un’altra grossa incognita, fra le tante, visto l’iter incredibilmente tribolato che sta attraversando l’istituzione di questo incentivo, è rappresentato dalle coperture. L’articolo del DDL infatti non entra nel merito del plafond. Si parla (fonte del Ministero dello Sviluppo Economico) di circa di 1,5 miliardi complessivi per i 5 anni previsti, ma dato il binario morto sul quale si è ritrovata la precedente versione del credito d’imposta e la più generale difficoltà da parte dello Stato nel reperire e garantire le coperture necessarie ai numerosi interventi, ogni ipotesi al riguardo è mera speculazione.

Ora non resta che seguire passo dopo passo il percorso del disegno di legge, inclusi il passaggio alle camere e la verifica di Bruxelles, per vedere quale sarà il testo definitivo.

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