Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica

Nel precedente articolo abbiamo trattato della prima delle tre tipologie di attività incentivate dal nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio e vigente per l’anno 2020, ovvero le attività di ricerca e sviluppo. Tratteremo ora della seconda tipologia di attività, ossia quelle di innovazione tecnologica.

Tali attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, individuando con tale locuzione un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

È demandata alla pubblicazione di un decreto del MiSE entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio la specificazione dei criteri per la corretta applicazioni di tali definizioni, che prenderà a riferimento i principi contenuti nel Manuale di Oslo, pubblicato dall’OCSE, che rappresenta l’analogo per l’innovazione tecnologica del Manuale di Frascati, dedicato invece all’approfondimento delle definizioni di ricerca e sviluppo.

Le spese ammissibili alla determinazioni dell’importo agevolabile sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di innovazione tecnologica;
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di innovazione tecnologica;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c)

L’aliquota per la determinazione del credito d’imposta è pari al 6% e si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio.

Il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Nel caso i progetti siano finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’aliquota è innalzata al 10%. La puntuale definizione di tali obiettivi sarà oggetto del decreto del MiSE di cui sopra.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, l’obbligo di certificazione, gli obblighi documentali e la comunicazione da effettuare al MiSE, vale quanto già detto nel precedente articolo dedicato al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

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