Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), entrata in vigore con la pubblicazione in G.U. a fine anno, ha modificato in profondità l’attuale disciplina del “credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo”, sostituendola di fatto con una nuova e quindi anticipando di un anno la conclusione di quella attualmente in vigore.

Il nuovo credito d’imposta riguarda varie tipologie di attività, tra cui quella di Ricerca e Sviluppo, e prevede per tutte il medesimo meccanismo di calcolo del beneficio e, salvo alcune eccezioni, le medesime voci di spesa ammissibili, ma stabilisce per ciascuna tipologia una diversa intensità di agevolazione.

Le tipologie di attività ammissibili previste dalla Legge sono le seguenti:

  1. credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200);
  2. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (art. 1 comma 201);
  3. credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica limitatamente ad alcuni settori produttivi (art. 1 comma 202).

Sarà possibile applicare il beneficio anche per più attività condotte nello stesso periodo d’imposta, pur nel rispetto della separazione analitica dei progetti condotti e delle spese sostenute.

Per cercare di spiegare con chiarezza cosa cambierà nel 2020 rispetto al passato in virtù di questa ennesima giravolta del legislatore, il quale, giova ricordarlo, dal 2015 – primo anno di vigenza del precedente incentivo – ad oggi ha apportato modifiche sostanziali praticamente ogni anno, con questo primo articolo illustriamo unicamente le novità introdotte per la prima tipologia di attività ammissibili, ovvero le attività di ricerca e sviluppo, richiamando prima la normativa precedente.

Il credito d’imposta in vigore dal 2015, al netto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, era strutturato nel modo seguente: ammetteva al beneficio le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, aveva un metodo di calcolo “incrementale” (ossia agevolava l’eccedenza di spesa rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio compreso tra il 2012 e il 2014) e differenziava le aliquote del credito d’imposta in base alla tipologia di spesa (tale differenziazione venne poi abbandonata nel biennio 2017-2018).

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in vigore dal 2020 non prevede né il metodo di calcolo incrementale né la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:

  1. l’aliquota è unica per tutte le tipologie di spesa, fissata al 12%
  2. l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;
  3. il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 3 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono di fatto le medesime del precedente credito d’imposta come era nel suo ultimo anno di vigenza, il 2019, sebbene siano stati introdotti alcuni vincoli e alcune forme di premialità di cui ora si dirà. Per ragioni di sintesi omettiamo le caratteristiche non essenziali ad una prima ricognizione della nuova normativa. Le tipologie sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S.
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, qualora i contratti siano stipulati con università o istituti di ricerca;
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto di terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo di 1 milione di euro;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Ai fini della corretta individuazione delle attività ammissibili al beneficio, la normativa, pur citando (come il precedente credito d’imposta) le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale contenute nella Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, rimanda esplicitamente al Manuale di Frascati (manuale pubblicato dall’OCSE che ha ad oggetto le nozioni di ricerca e sviluppo e ne tematizza definizioni e ambiti di applicazione) e demanda poi ulteriori chiarimenti ad un decreto del MiSE da pubblicarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Ciò marca una differenza rispetto al precedente credito d’imposta, in cui il riferimento al Manuale di Frascati non era esplicitato dalla norma primaria ed era emerso molto tempo dopo dai documenti di prassi, creando non poco spaesamento tra gli utilizzatori del beneficio fiscale. Forse conscio dei problemi creati alle imprese, il legislatore sembra aver infine compreso l’importanza di esplicitare fin da subito con la massima chiarezza le definizioni al fine di limitare quelle incertezze interpretative da parte dei potenziali fruitori che rischiano di diminuire le potenzialità e l’utilità dell’incentivo.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, la nuova disciplina stabilisce che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e che, come prevedeva anche la disciplina precedente (a partire dal 2018), la sua fruizione è subordinata ad una certificazione che attesti l’effettività delle spese sostenute, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (questo lascia presumere che anche la documentazione da certificare rimanga la stessa, anche se la Legge non lo specifica). È inoltre stabilito che le imprese che si avvalgono del credito d’imposta debbano effettuare una comunicazione al MiSE, secondo le modalità che saranno rese note tramite la pubblicazione di un apposito decreto direttoriale.

Resta infine l’obbligo da parte delle imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel corso dell’esercizio (obbligo che, nella precedente disciplina, era stato introdotto nel 2018).

Affinché le aziende possano fruire del beneficio devono risultare rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiuti gli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel prossimo articolo entreremo nel merito delle altre tipologie di attività agevolate dal nuovo credito d’imposta, ossia l’innovazione tecnologica e il design e ideazione estetica.

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