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Credito d’imposta per R&S: modifiche sostanziali alla normativa introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

Come in parte già trattato nella precedente news, la Legge 145 del 30/12/2018, nei commi dal 70 al 72 dell’art. 1, ha introdotto delle modifiche alla normativa del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo. In questa news illustriamo le modifiche sostanziali introdotte dalla Legge che decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, e quindi per il calcolo del credito d’imposta riferibile a tale periodo.

Le novità introdotte riguardano diversi temi: la natura delle spese ammissibili, le aliquote per il calcolo del beneficio e il metodo di calcolo, il beneficio massimo concedibile. Vediamole in dettaglio una per una.

Spese ammissibili

La voce di spesa a) che riguarda il personale impiegato in attività di R&S viene divisa in due tipologie:

  • a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
  • a bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato.

La voce di spesa c) relativa ai contratti di ricerca commissionata viene anch’essa divisa in due tipologie:

  • c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative;
  • c bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui al punto precedente.

In entrambi i casi le imprese commissionarie non possono appartenere al medesimo gruppo dell’impresa committente.

All’interno della voce di spesa d) viene introdotta una nuova tipologia di spesa, la voce

  • d bis) relativa a “materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale”.

Relativamente a tale nuova voce di spesa è importante sottolineare quanto affermato dal legislatore: “la presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile”. In sostanza, se l’aggiunta di tali costi tanto nell’esercizio per il quale si intende fruire del credito d’imposta quanto negli esercizi costituenti la media di riferimento produce un vantaggio in termini di costo incrementale agevolabile allora la voce va conteggiata, in caso contrario non va inclusa nel rendiconto.

Aliquote per il calcolo del beneficio

Viene reintrodotta la differenziazione delle aliquote per il calcolo del credito d’imposta, per cui alcune voci di spesa conservano l’aliquota del 50% mentre le altre la vedono ridotta al 25%. In particolare, sarà applicata l’aliquota del 50% alle seguenti voci di spesa:

  • a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato;
  • c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati e contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative.

L’aliquota del 25% sarà applicata alle restanti voci di spesa impiegate in attività di R&S:

  • a bis) personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato;
  • b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per attività di R&S e aventi costo unitario non inferiore a 2.000 euro;
  • c) contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui al punto c);
  • d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica;
  • d bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Metodo di calcolo del beneficio

L’introduzione della doppia aliquota comporta una modifica al meccanismo di calcolo del credito d’imposta, che si applicherà nella misura del 50% sulla parte di spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lettere a) e c) e nella misura del 25% sulla parte residua.

Importo massimo del credito d’imposta

Viene ridotto da 20 milioni a 10 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascuna impresa.

 

In ragione della nuova voce di spesa relativa a materiali e forniture introdotta dalla normativa, riteniamo che le imprese, oltre a tenere traccia delle spese sostenute nell’esercizio in corso, dovendo conteggiare anche quelle sostenute nel triennio costituente la media di riferimento (2012-2014) debbano pianificare con buon anticipo l’individuazione di queste ultime al fine di valutare la convenienza dell’inserimento di questa vice di spesa nel rendiconto.

Restiamo a disposizione dei clienti per chiarimenti e approfondimenti in merito alle modifiche illustrate.

Credito d’imposta per R&S: modifiche agli adempimenti formali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

La Legge 145 del 30/12/2018, nei commi dal 70 al 72 dell’art. 1, interviene sulla normativa del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo introducendo delle modifiche. Tali modifiche riguardano sia elementi sostanziali quali le tipologie di spesa ammissibile, le aliquote di agevolazione e il massimale della stessa, sia variazioni relative agli adempimenti formali. Mentre le prime decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, le seconde decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, quindi per il credito d’imposta maturato nell’esercizio che per la maggior parte delle aziende si è appena concluso.

Questa news entra nel merito delle sole modifiche agli adempimenti formali e documentali introdotti dalla Legge di Stabilità 2019, demandando ad un successivo articolo quelle relative alle modifiche sostanziali. Ecco pertanto le novità introdotte dalla Legge di Bilancio:

  1. L’obbligo di certificazione delle spese riguarda ora la generalità delle imprese beneficiarie dell’agevolazione. Viene infatti disposto che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti”. Tuttavia, la norma resta invariata laddove prevede il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta a copertura delle spese sostenute per la certificazione e nel limite di € 5.000, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e che affidano l’incarico della certificazione ad un professionista. Non è più prevista quindi l’esenzione per le imprese con bilancio certificato. Si ricorda inoltre che la certificazione deve riguardare sia il periodo agevolato che i tre periodi considerati per determinare la media di riferimento per il calcolo della spesa incrementale.
  2. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta può avvenire a partire dalla data di certificazione delle spese, non prima.
  3. È introdotto l’obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante finalità, contenuti e risultati dei progetti di R&S svolti in ciascun periodo d’imposta. Nel caso di attività di R&S intra-muros, la relazione deve essere firmata dal responsabile aziendale delle attività di R&S e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso le attività di R&S siano invece commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario all’impresa committente.