Credito d’imposta per R&S: modifiche agli adempimenti formali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019

La Legge 145 del 30/12/2018, nei commi dal 70 al 72 dell’art. 1, interviene sulla normativa del credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo introducendo delle modifiche. Tali modifiche riguardano sia elementi sostanziali quali le tipologie di spesa ammissibile, le aliquote di agevolazione e il massimale della stessa, sia variazioni relative agli adempimenti formali. Mentre le prime decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, le seconde decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, quindi per il credito d’imposta maturato nell’esercizio che per la maggior parte delle aziende si è appena concluso.

Questa news entra nel merito delle sole modifiche agli adempimenti formali e documentali introdotti dalla Legge di Stabilità 2019, demandando ad un successivo articolo quelle relative alle modifiche sostanziali. Ecco pertanto le novità introdotte dalla Legge di Bilancio:

  1. L’obbligo di certificazione delle spese riguarda ora la generalità delle imprese beneficiarie dell’agevolazione. Viene infatti disposto che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti”. Tuttavia, la norma resta invariata laddove prevede il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta a copertura delle spese sostenute per la certificazione e nel limite di € 5.000, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti e che affidano l’incarico della certificazione ad un professionista. Non è più prevista quindi l’esenzione per le imprese con bilancio certificato. Si ricorda inoltre che la certificazione deve riguardare sia il periodo agevolato che i tre periodi considerati per determinare la media di riferimento per il calcolo della spesa incrementale.
  2. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta può avvenire a partire dalla data di certificazione delle spese, non prima.
  3. È introdotto l’obbligo, da parte delle imprese beneficiarie, di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante finalità, contenuti e risultati dei progetti di R&S svolti in ciascun periodo d’imposta. Nel caso di attività di R&S intra-muros, la relazione deve essere firmata dal responsabile aziendale delle attività di R&S e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Nel caso le attività di R&S siano invece commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto commissionario all’impresa committente.

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