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Novità della Legge di Bilancio 2020 - Credito d'imposta sui beni immateriali 4.0 non più subordinato all'acquisto di beni materiali strumentali

La trasformazione dell’iperammortamento in credito d’imposta operata dalla Legge di Bilancio 2020 relativa ai beni materiali strumentali di cui si è detto nella nostra precedente news, ha introdotto anche un’interessante novità per i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 (la legge istitutiva del precedente iperammortamento). Ricordiamo infatti che la vecchia legge agevolava anche l’acquisto di beni immateriali (software) solo se connessi agli investimenti in beni materiali rispondenti alle caratteristiche di Industria 4.0.

La nuova legge ha eliminato questo vincolo di subordinazione, pertanto essi sono agevolabili indipendentemente dall’acquisto di un bene materiale conforme a Industria 4.0.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni degli ambiti di applicazione di software, sistemi, piattaforme e applicazioni affinché siano agevolabili:

  1. progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche;
  2. gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione;
  3. monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  4. gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  6. artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto.

Il credito d’imposta per questa tipologia di beni è del 15%, compensabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Per il resto, valgono le stesse regole stabilite per il credito d’imposta sui beni materiali, quanto a obbligatorietà della perizia oltre i 300.000 euro e del riferimento alla normativa da inserire nei titoli di spesa (si legga il nostro precedente articolo per dettagli)

Novità della Legge di Bilancio 2020 - L'iperammortamento sui beni materiali strumentali si trasforma in credito d'imposta

Con la Legge di Bilancio 2020 l’iperammortamento ha mutato natura, diventando un credito d’imposta commisurato al costo di acquisizione del bene. Ricordiamo che la previgente normativa consisteva in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico rientranti nel “Piano nazionale Industria 4.0”. Tale maggiorazione figurativa veniva fruita negli anni, contestualmente al piano di ammortamento del bene, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento.

La novellata disciplina, ridisegnata all’interno del nuovo “Piano nazionale Impresa 4.0”, è applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il termine è spostato al 30 giugno 2021 qualora entro il 31 dicembre 2020 risulti confermato l’ordine al fornitore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

I beni oggetto dell’incentivo non cambiano, resta infatti il riferimento all’elenco ricompreso nell’Allegato A alla Legge 232/2016 istitutiva dell’Iperammortamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell’avvenuta interconnessione del bene. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’intensità del credito d’imposta varia in base al costo dell’investimento:

  1. 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 20% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Per investimenti superiori a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da ingegnere o da un perito industriali iscritti nei rispettivi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare il possesso dei requisiti tecnici da parte del bene nonché la sua interconnessione al sistema aziendale (nella precedente normativa la soglia per l’obbligo della perizia era fissata a 500.000 euro ed essa doveva essere giurata). Per beni inferiori a tale soglia resta invece la possibilità da parte delle imprese di adempiere all’obbligo di attestazione del possesso dei requisiti tecnici e dell’interconnessione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Due importanti novità introdotte dalla legge sono le seguenti:

  1. introduzione dell’obbligo di inserire un esplicito riferimento alle disposizioni di legge nelle fatture e nei documenti relativi all’acquisizione del bene;
  2. vincolo alla fruizione del beneficio in subordine alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Segnaliamo infine che la previgente normativa va ancora applicata nel corso del 2020, in luogo del credito d’imposta, se entro il 31 dicembre 2019 è avvenuta sia la conferma dell’ordine al fornitore sia il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Confrontando la vecchia e la nuova normativa si può affermare quanto segue:

  1. il nuovo credito d’imposta offre un beneficio fiscale leggermente inferiore, in termini di intensità, rispetto all’iperammortamento (40% in luogo del 40,8% per i beni fino a 2,5 milioni di euro e 20% anziché 24% per beni oltre i 2,5 milioni di euro);
  2. la fruizione dell’incentivo è fissata in 5 anni, indipendentemente dal numero di anni di ammortamento del bene, come invece avveniva con la previgente normativa;
  3. l’eliminazione del beneficio per investimenti superiori a 10 milioni di euro di costo dovrebbe in parte spostare le risorse in direzione delle piccole e medie imprese.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica

Con questo ultimo articolo introduttivo alle caratteristiche principali del nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio e vigente per l’anno 2020, descriviamo il terzo e ultimo ambito di attività incentivate: le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I settori produttivi citati dalla normativa che si caratterizzano per lo svolgimento di queste attività sono i seguenti:

  • tessile e moda
  • calzaturiero
  • occhialeria
  • orafo
  • mobile e arredo
  • ceramica

L’elenco riportato è tuttavia solo indicativo, e con successivo decreto del MiSE da pubblicarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio verranno definiti i criteri per la corretta identificazione delle attività di design e ideazione estetica anche in altri settori produttivi.

Le spese ammissibili alla determinazioni dell’importo agevolabile sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati presso le strutture produttive dell’impresa nelle attività di design e ideazione estetica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e ideazione estetica.
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e ideazione estetica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di design e ideazione estetica;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero della lettera c);
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

L’aliquota per la determinazione del credito d’imposta è pari al 6% e si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio.

Il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, l’obbligo di certificazione, gli obblighi documentali e la comunicazione da effettuare al MiSE, vale quanto già detto nell’articolo dedicato al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica

Nel precedente articolo abbiamo trattato della prima delle tre tipologie di attività incentivate dal nuovo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio e vigente per l’anno 2020, ovvero le attività di ricerca e sviluppo. Tratteremo ora della seconda tipologia di attività, ossia quelle di innovazione tecnologica.

Tali attività sono finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, individuando con tale locuzione un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

È demandata alla pubblicazione di un decreto del MiSE entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio la specificazione dei criteri per la corretta applicazioni di tali definizioni, che prenderà a riferimento i principi contenuti nel Manuale di Oslo, pubblicato dall’OCSE, che rappresenta l’analogo per l’innovazione tecnologica del Manuale di Frascati, dedicato invece all’approfondimento delle definizioni di ricerca e sviluppo.

Le spese ammissibili alla determinazioni dell’importo agevolabile sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di innovazione tecnologica;
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di innovazione tecnologica;
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di innovazione tecnologica; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c)

L’aliquota per la determinazione del credito d’imposta è pari al 6% e si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio.

Il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 1,5 milioni di euro.

Nel caso i progetti siano finalizzati al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, l’aliquota è innalzata al 10%. La puntuale definizione di tali obiettivi sarà oggetto del decreto del MiSE di cui sopra.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, l’obbligo di certificazione, gli obblighi documentali e la comunicazione da effettuare al MiSE, vale quanto già detto nel precedente articolo dedicato al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Nuovo credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), entrata in vigore con la pubblicazione in G.U. a fine anno, ha modificato in profondità l’attuale disciplina del “credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo”, sostituendola di fatto con una nuova e quindi anticipando di un anno la conclusione di quella attualmente in vigore.

Il nuovo credito d’imposta riguarda varie tipologie di attività, tra cui quella di Ricerca e Sviluppo, e prevede per tutte il medesimo meccanismo di calcolo del beneficio e, salvo alcune eccezioni, le medesime voci di spesa ammissibili, ma stabilisce per ciascuna tipologia una diversa intensità di agevolazione.

Le tipologie di attività ammissibili previste dalla Legge sono le seguenti:

  1. credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1 comma 200);
  2. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (art. 1 comma 201);
  3. credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica limitatamente ad alcuni settori produttivi (art. 1 comma 202).

Sarà possibile applicare il beneficio anche per più attività condotte nello stesso periodo d’imposta, pur nel rispetto della separazione analitica dei progetti condotti e delle spese sostenute.

Per cercare di spiegare con chiarezza cosa cambierà nel 2020 rispetto al passato in virtù di questa ennesima giravolta del legislatore, il quale, giova ricordarlo, dal 2015 – primo anno di vigenza del precedente incentivo – ad oggi ha apportato modifiche sostanziali praticamente ogni anno, con questo primo articolo illustriamo unicamente le novità introdotte per la prima tipologia di attività ammissibili, ovvero le attività di ricerca e sviluppo, richiamando prima la normativa precedente.

Il credito d’imposta in vigore dal 2015, al netto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, era strutturato nel modo seguente: ammetteva al beneficio le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, aveva un metodo di calcolo “incrementale” (ossia agevolava l’eccedenza di spesa rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio compreso tra il 2012 e il 2014) e differenziava le aliquote del credito d’imposta in base alla tipologia di spesa (tale differenziazione venne poi abbandonata nel biennio 2017-2018).

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in vigore dal 2020 non prevede né il metodo di calcolo incrementale né la differenziazione delle aliquote legate alla tipologia di spesa:

  1. l’aliquota è unica per tutte le tipologie di spesa, fissata al 12%
  2. l’aliquota si applica all’intero ammontare della spesa ammissibile sostenuta nel corso dell’esercizio;
  3. il credito d’imposta massimo concedibile è pari a 3 milioni di euro.

Le spese ammissibili sono di fatto le medesime del precedente credito d’imposta come era nel suo ultimo anno di vigenza, il 2019, sebbene siano stati introdotti alcuni vincoli e alcune forme di premialità di cui ora si dirà. Per ragioni di sintesi omettiamo le caratteristiche non essenziali ad una prima ricognizione della nuova normativa. Le tipologie sono le seguenti:

  1. spese di personale relative a ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro dipendente o autonomo impiegati nelle attività di R&S, nei limiti del loro effettivo impiego in attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, per tutte e sole le risorse che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:
    • non superino i 35 anni e siano al loro primo impiego;
    • siano dottori di ricerca, oppure iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico;
    • siano assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S.
  2. quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relative ai beni mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a);
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario nelle attività di R&S; per questa tipologia è prevista una premialità, rappresentata dalla possibilità di imputare tali spese al 150% del loro effettivo ammontare, qualora i contratti siano stipulati con università o istituti di ricerca;
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto di terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo di 1 milione di euro;
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 20% delle spese di personale di cui alla lettera a), ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S; per questa tipologia è previsto un limite massimo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, al 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

Ai fini della corretta individuazione delle attività ammissibili al beneficio, la normativa, pur citando (come il precedente credito d’imposta) le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale contenute nella Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, rimanda esplicitamente al Manuale di Frascati (manuale pubblicato dall’OCSE che ha ad oggetto le nozioni di ricerca e sviluppo e ne tematizza definizioni e ambiti di applicazione) e demanda poi ulteriori chiarimenti ad un decreto del MiSE da pubblicarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Ciò marca una differenza rispetto al precedente credito d’imposta, in cui il riferimento al Manuale di Frascati non era esplicitato dalla norma primaria ed era emerso molto tempo dopo dai documenti di prassi, creando non poco spaesamento tra gli utilizzatori del beneficio fiscale. Forse conscio dei problemi creati alle imprese, il legislatore sembra aver infine compreso l’importanza di esplicitare fin da subito con la massima chiarezza le definizioni al fine di limitare quelle incertezze interpretative da parte dei potenziali fruitori che rischiano di diminuire le potenzialità e l’utilità dell’incentivo.

Per quanto riguarda l’utilizzo del credito d’imposta, la nuova disciplina stabilisce che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e che, come prevedeva anche la disciplina precedente (a partire dal 2018), la sua fruizione è subordinata ad una certificazione che attesti l’effettività delle spese sostenute, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (questo lascia presumere che anche la documentazione da certificare rimanga la stessa, anche se la Legge non lo specifica). È inoltre stabilito che le imprese che si avvalgono del credito d’imposta debbano effettuare una comunicazione al MiSE, secondo le modalità che saranno rese note tramite la pubblicazione di un apposito decreto direttoriale.

Resta infine l’obbligo da parte delle imprese beneficiarie di redigere e conservare una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nel corso dell’esercizio (obbligo che, nella precedente disciplina, era stato introdotto nel 2018).

Affinché le aziende possano fruire del beneficio devono risultare rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiuti gli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel prossimo articolo entreremo nel merito delle altre tipologie di attività agevolate dal nuovo credito d’imposta, ossia l’innovazione tecnologica e il design e ideazione estetica.