Daily Archives: 28 Jan 2020

Novità della Legge di Bilancio 2020 - Credito d'imposta sui beni immateriali 4.0 non più subordinato all'acquisto di beni materiali strumentali

La trasformazione dell’iperammortamento in credito d’imposta operata dalla Legge di Bilancio 2020 relativa ai beni materiali strumentali di cui si è detto nella nostra precedente news, ha introdotto anche un’interessante novità per i beni immateriali ricompresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 (la legge istitutiva del precedente iperammortamento). Ricordiamo infatti che la vecchia legge agevolava anche l’acquisto di beni immateriali (software) solo se connessi agli investimenti in beni materiali rispondenti alle caratteristiche di Industria 4.0.

La nuova legge ha eliminato questo vincolo di subordinazione, pertanto essi sono agevolabili indipendentemente dall’acquisto di un bene materiale conforme a Industria 4.0.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni degli ambiti di applicazione di software, sistemi, piattaforme e applicazioni affinché siano agevolabili:

  1. progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche;
  2. gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione;
  3. monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  4. gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  6. artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto.

Il credito d’imposta per questa tipologia di beni è del 15%, compensabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione del bene.

Per il resto, valgono le stesse regole stabilite per il credito d’imposta sui beni materiali, quanto a obbligatorietà della perizia oltre i 300.000 euro e del riferimento alla normativa da inserire nei titoli di spesa (si legga il nostro precedente articolo per dettagli)

Novità della Legge di Bilancio 2020 - L'iperammortamento sui beni materiali strumentali si trasforma in credito d'imposta

Con la Legge di Bilancio 2020 l’iperammortamento ha mutato natura, diventando un credito d’imposta commisurato al costo di acquisizione del bene. Ricordiamo che la previgente normativa consisteva in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico rientranti nel “Piano nazionale Industria 4.0”. Tale maggiorazione figurativa veniva fruita negli anni, contestualmente al piano di ammortamento del bene, ai fini della deduzione dall’Ires o dall’Irpef delle quote di ammortamento.

La novellata disciplina, ridisegnata all’interno del nuovo “Piano nazionale Impresa 4.0”, è applicabile agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Il termine è spostato al 30 giugno 2021 qualora entro il 31 dicembre 2020 risulti confermato l’ordine al fornitore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

I beni oggetto dell’incentivo non cambiano, resta infatti il riferimento all’elenco ricompreso nell’Allegato A alla Legge 232/2016 istitutiva dell’Iperammortamento.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello dell’avvenuta interconnessione del bene. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’intensità del credito d’imposta varia in base al costo dell’investimento:

  1. 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2. 20% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Per investimenti superiori a 300.000 euro, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da ingegnere o da un perito industriali iscritti nei rispettivi albi o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia deve attestare il possesso dei requisiti tecnici da parte del bene nonché la sua interconnessione al sistema aziendale (nella precedente normativa la soglia per l’obbligo della perizia era fissata a 500.000 euro ed essa doveva essere giurata). Per beni inferiori a tale soglia resta invece la possibilità da parte delle imprese di adempiere all’obbligo di attestazione del possesso dei requisiti tecnici e dell’interconnessione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Due importanti novità introdotte dalla legge sono le seguenti:

  1. introduzione dell’obbligo di inserire un esplicito riferimento alle disposizioni di legge nelle fatture e nei documenti relativi all’acquisizione del bene;
  2. vincolo alla fruizione del beneficio in subordine alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Segnaliamo infine che la previgente normativa va ancora applicata nel corso del 2020, in luogo del credito d’imposta, se entro il 31 dicembre 2019 è avvenuta sia la conferma dell’ordine al fornitore sia il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

Confrontando la vecchia e la nuova normativa si può affermare quanto segue:

  1. il nuovo credito d’imposta offre un beneficio fiscale leggermente inferiore, in termini di intensità, rispetto all’iperammortamento (40% in luogo del 40,8% per i beni fino a 2,5 milioni di euro e 20% anziché 24% per beni oltre i 2,5 milioni di euro);
  2. la fruizione dell’incentivo è fissata in 5 anni, indipendentemente dal numero di anni di ammortamento del bene, come invece avveniva con la previgente normativa;
  3. l’eliminazione del beneficio per investimenti superiori a 10 milioni di euro di costo dovrebbe in parte spostare le risorse in direzione delle piccole e medie imprese.