ISI INAIL 2015: contributi per la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato il bando ISI 2015, relativo ai contributi messi a disposizione dall’INAIL per incentivare e supportare le aziende ad attuare progetti a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro.

BENEFICIO: il contributo è concesso a fondo perduto e copre fino al 65% del costo ammissibile dell’intervento, fino a un importo massimo di 130.000 euro. Il contributo minimo ammissibile ammonta a 5.000 euro.

BENEFICIARI: possono presentare domanda tutte le imprese nazionali, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, purché non abbiano già ottenuto un provvedimento di ammissione al contributo per uno dei bandi ISI 2012, ISI 2013, ISI 2014, FIPIT 2014.

INTERVENTI FINANZIABILI: gli interventi devono ricadere in una delle seguenti tipologie:

  • 1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
    1. ristrutturazione o la modifica degli ambienti di lavoro;
    2. acquisto di macchine;
    3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
    4. acquisto e installazione permanente di ancoraggi;
    5. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici.
  • 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e progetti di responsabilità sociale;
  • 3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Rappresentano la novità di questa edizione del bando: sono agevolabili unicamente i progetti relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dall’agevolazione gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di materiali già rimossi.

I progetti di investimento possono riguardare uno dei seguenti interventi:

  1. Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto) o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione;
  2. Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero;
  3. Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione;
  4. Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori o mediante la sostituzione di trattori con altri che presentano un inferiore livello sonoro ponderato A (LA) all’orecchio del conducente;
  5. Riduzione del rischio legato alla caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta;
  6. Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto);
  7. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione;
  8. Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;
  9. Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto);
  10. Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;
  11. Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio;
  12. Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione.

I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) debbono ricadere in una delle seguenti tipologie:

  1. Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;
  2. Rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
  3. Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
  4. Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
  5. Rimozione di coperture in MCA;
  6. Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto.

Ogni impresa può presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia d’intervento tra quelle sopra citate. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi a partire dalla comunicazione di ammissione al finanziamento; tale termine è prorogabile di ulteriori 6 mesi su richiesta motivata dell’impresa. L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: per accedere al beneficio è necessario effettuare 3 step:

  1. Sul sito dell’INAIL, a partire dal 1 marzo e fino al 5 maggio, le imprese potranno effettuare le simulazioni dei progetti che intendono realizzare, per verificare il raggiungimento o meno della soglia di 120 punti necessari per poter procedere con la presentazione della domanda di contributo. Al termine delle simulazioni le aziende salvano la domanda definitiva. Diversi parametri concorrono alla determinazione del punteggio, quali ad esempio la dimensione aziendale, il tasso di tariffa prevalente nella PAT e il fattore di rischio che il progetto intende ridurre/eliminare.
  2. Dal 12 maggio le aziende potranno scaricare il proprio codice identificativo, da utilizzare per l’invio della domanda di contributo, la cui data verrà resa nota dall’INAIL a partire dal 19 maggio. Si precisa che la graduatoria delle domande verrà determinata dall’ordine cronologico di invio delle stesse.
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INAIL degli elenchi delle domande ammesse, le imprese dovranno inviare tutta la documentazione di supporto prevista dal bando.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’INAIL completerà la verifica entro 90 giorni dall’invio della documentazione di rendiconto e in caso di esito positivo disporrà l’erogazione del contributo.

Comments are closed.