Patent Box: arriva l'estensione del regime agevolato a marchi e disegni, ma manca il decreto attuativo
Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato la disciplina del Patent box, il regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevedendone l’estensione anche ai marchi commerciali, ai disegni e ai modelli e includendo, tra le condizioni per la fruizione dell’agevolazione, lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo anche in outsourcing.
Il Patent Box è il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali brevetti, marchi, disegni e modelli, processi, “formule e informazioni relativi ad esperienze acquistate nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
Il nuovo regime è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, e consente di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP di una quota (per il 30% nel 2015, il 40% nel 2016 e il 50% dal 2017) del reddito derivante dall’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile.
I beneficiari del nuovo regime sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgano le attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di outsourcing con società terze o contratti stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati) finalizzate alla produzione dei diritti di proprietà intellettuale oggetto dell’agevolazione.
Sul piano operativo, il DL Investment Compact precisa che la quota di reddito agevolabile è determinata in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, per lo sviluppo, l’accrescimento e il mantenimento del bene immateriale, e i costi complessivi, rilevanti a fini fiscali, di produzione di tale bene. Il numeratore può essere incrementato di un importo corrispondente alle spese eventualmente sostenute per l’acquisto degli asset in esame o per i contratti di ricerca per gli stessi asset stipulati con società del gruppo, purché entro il limite del 30% del numeratore stesso.
Per l’operatività della misura si attende ancora il decreto attuativo che dovrà chiarire i punti ancora oscuri per l’applicazione della agevolazione fiscale, in particolare:
- il rapporto di inerenza tra l’attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) e il titolo di privativa oggetto dell’agevolazione. Problematica particolarmente sentita per i marchi quando l’attività di R&S è riferita al prodotto commercializzato con il marchio stesso;
- La chiara individuazione del “reddito agevolabile”;
- La definizione dei costi complessivi da considerare per la realizzazione del Bene.
- la determinazione del rapporto tra costi di R&S, di mantenimento, di accrescimento del Bene e i costi “complessivi” sostenuti per la sua realizzazione. Questo al fine di verificare la soglia massima del 30%;
- il chiarimento se il calcolo vada effettuato per ogni singolo Bene Immateriale;
- la definizione se il computo del reddito vada effettuato di anno in anno sommando le spese sostenute anche negli anni precedenti;
- la determinazione dei tempi certi per avere la definizione della procedura di ruling in contraddittorio con le Entrate nei casi di utilizzo diretto del Bene Immateriale.