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Credito d’imposta per assunzioni qualificate

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio, il D.M. del 13 ottobre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le disposizioni applicative che rendono operativo il credito d’imposta a fronte di assunzioni o stabilizzazioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, introdotto con il Decreto Sviluppo del 2012.

COSTO AGEVOLABILE E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: è agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di personale altamente qualificato. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 35% calcolato su tale costo, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite di 200.000 euro di contributo all’anno per azienda.

PROFILO DEL PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO: si intende con tale definizione il personale in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • * dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente dalla normativa vigente;
  • * laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, purché impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

DECORRENZA: sono agevolabili i costi relativi ai suddetti profili sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. Fa eccezione il 2012, per il quale sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della normativa di riferimento.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: con successivo decreto del Direttore del Ministero dello Sviluppo economico, saranno rese note le modalità di presentazione dell’istanza telematica e la documentazione da predisporre a corredo della stessa, che dovrà essere certificata da un revisore dei conti.

MODALITÀ DI FRUIZIONE: l’importo del credito d’imposta viene indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e può essere usato in compensazione mediante modello F24.

CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO: costituiscono principali cause di decadenza le seguenti:

  • * riduzione o mantenimento, nei 3 anni (2 per le PMI) successivi a quello dell’assunzione per la quale si fruisce del contributo, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato (al netto dei pensionamenti) indicato nel periodo d’imposta precedente rispetto a quello in cui è stata effettuata l’assunzione;
  • * mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro oggetto dell’agevolazione, per un periodo minimo di 3 anni (2 per le PMI);
  • * delocalizzazione dell’attività dell’impresa, successivamente all’11 agosto 2012, in un paese extra UE, che comporti la riduzione delle attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d’imposta in cui l’impresa ha fruito del contributo.