Daily Archives: 14 Jul 2014

Credito d'imposta per i settori agricolo e agroalimentare

Il decreto legge n. 91 del 24 giugno u.s. al fine di sostenere il Made in Italy ha istituito (art. 3) due crediti d’imposta per le aziende dei settori agricolo e agroalimentare. Le due misure sono finalizzate ad incentivare nuovi investimenti per le seguenti tipologie di spesa:

  1. spese per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
  2. spese per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Entrambe le misure hanno validità triennale in quanto i crediti d’imposta verranno riconosciuti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

BENEFICIO: il credito d’imposta, per entrambe le misure, sarà pari al 40% delle spese sostenute, con un massimo di 50.000 euro per le spese di tipo a, e di 400.000 euro per le spese di tipo b.

STANZIAMENTO: per finanziare le due misure sono stati stanziati:

  1. 500.000 euro per l’anno 2014 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
  2. 4,5 milioni di euro per l’anno 2014 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

UTILIZZO DEL BENEFICIO: il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle due misure, anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta, verranno stabilite con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Tale decreto verrà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Il riconoscimento dei crediti d’imposta è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

BENEFICIARI: possono beneficiare delle due misure le imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (che potete consultare a questo link), nonché le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.