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Credito di imposta per la bonifica dell’amianto: pubblicato il decreto attuativo

Il 17 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del credito d’imposta riconosciuto a fronte di interventi di bonifica dell’amianto. Presentiamo una scheda riassuntiva delle principali caratteristiche dell’agevolazione.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In dettaglio, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento di:

  1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute. La soglia minima di investimento è pari a 20.000 euro per ciascun progetto, con un limite massimo complessivo di 400.000 euro di costi eleggibili per ciascuna impresa.

L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese presentano istanza telematica, a partire dal 16 novembre, sulla piattaforma che sarà resa accessibile sul sito www.minambiente.it. La domanda deve essere corredata, tra l’altro, della documentazione attestante che l’intervento è stato interamente realizzato e la spesa sostenuta.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO E FRUIZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica della documentazione inviata, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 17 milioni di euro.

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande all’impresa è comunicato il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.