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ISI INAIL 2015: contributi per la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato il bando ISI 2015, relativo ai contributi messi a disposizione dall’INAIL per incentivare e supportare le aziende ad attuare progetti a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro.

BENEFICIO: il contributo è concesso a fondo perduto e copre fino al 65% del costo ammissibile dell’intervento, fino a un importo massimo di 130.000 euro. Il contributo minimo ammissibile ammonta a 5.000 euro.

BENEFICIARI: possono presentare domanda tutte le imprese nazionali, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, purché non abbiano già ottenuto un provvedimento di ammissione al contributo per uno dei bandi ISI 2012, ISI 2013, ISI 2014, FIPIT 2014.

INTERVENTI FINANZIABILI: gli interventi devono ricadere in una delle seguenti tipologie:

  • 1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, mediante:
    1. ristrutturazione o la modifica degli ambienti di lavoro;
    2. acquisto di macchine;
    3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
    4. acquisto e installazione permanente di ancoraggi;
    5. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici.
  • 2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e progetti di responsabilità sociale;
  • 3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Rappresentano la novità di questa edizione del bando: sono agevolabili unicamente i progetti relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dall’agevolazione gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di materiali già rimossi.

I progetti di investimento possono riguardare uno dei seguenti interventi:

  1. Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto) o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione;
  2. Attività lavorative in ambienti confinati: acquisto di dispositivi di rilevazione di agenti chimici, di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, di dispositivi di protezione individuale idonei per il salvataggio e relativo sistema di recupero;
  3. Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante interventi ambientali sulla sua trasmissione e propagazione;
  4. Riduzione del rischio rumore, per valori di esposizione iniziale superiori al valore inferiore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che presentano un livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LAeq) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori o mediante la sostituzione di trattori con altri che presentano un inferiore livello sonoro ponderato A (LA) all’orecchio del conducente;
  5. Riduzione del rischio legato alla caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta;
  6. Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto);
  7. Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, per valori di esposizione iniziale superiori al valore di azione, mediante la sostituzione di macchine con altre che producono minori livelli di vibrazione;
  8. Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;
  9. Riduzione del rischio legato ad agenti chimici cancerogeni e mutageni (escluso amianto);
  10. Acquisto di macchine per l’eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori;
  11. Riduzione del rischio di infortunio da ferita o taglio;
  12. Riduzione del rischio di infortunio da elettrocuzione.

I progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA) debbono ricadere in una delle seguenti tipologie:

  1. Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie;
  2. Rimozione di MCA da mezzi di trasporto;
  3. Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
  4. Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto;
  5. Rimozione di coperture in MCA;
  6. Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto.

Ogni impresa può presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia d’intervento tra quelle sopra citate. Il progetto deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi a partire dalla comunicazione di ammissione al finanziamento; tale termine è prorogabile di ulteriori 6 mesi su richiesta motivata dell’impresa. L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: per accedere al beneficio è necessario effettuare 3 step:

  1. Sul sito dell’INAIL, a partire dal 1 marzo e fino al 5 maggio, le imprese potranno effettuare le simulazioni dei progetti che intendono realizzare, per verificare il raggiungimento o meno della soglia di 120 punti necessari per poter procedere con la presentazione della domanda di contributo. Al termine delle simulazioni le aziende salvano la domanda definitiva. Diversi parametri concorrono alla determinazione del punteggio, quali ad esempio la dimensione aziendale, il tasso di tariffa prevalente nella PAT e il fattore di rischio che il progetto intende ridurre/eliminare.
  2. Dal 12 maggio le aziende potranno scaricare il proprio codice identificativo, da utilizzare per l’invio della domanda di contributo, la cui data verrà resa nota dall’INAIL a partire dal 19 maggio. Si precisa che la graduatoria delle domande verrà determinata dall’ordine cronologico di invio delle stesse.
  3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INAIL degli elenchi delle domande ammesse, le imprese dovranno inviare tutta la documentazione di supporto prevista dal bando.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: l’INAIL completerà la verifica entro 90 giorni dall’invio della documentazione di rendiconto e in caso di esito positivo disporrà l’erogazione del contributo.

“MARCHI+2”: sostegno del MISE alle PMI che estendono all’estero la protezione del marchio

Il Mise, nell’ambito della propria azione per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, ha emanato la misura “Marchi+2” che mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI rivolgendosi specificamente ai marchi.

OBIETTIVI: supportare le PMI nella tutela dei marchi all’estero attraverso le seguenti misure agevolative:

Misura A: agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;

Misura B: agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

BENEFICIARI: PMI con sede legale e operativa in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

PREREQUISITI: possono richiedere l’agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

   per la Misura A:

  1. deposito della domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
  2. deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;
  3. deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

   per la Misura B:

  1. siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario, o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

SPESE AMMISSIBILI: sono ammissibili le seguenti spese, che devono essere sostenute a partire dal 1° febbraio 2015 e comunque anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

   per la Misura A:

  1. progettazione del nuovo marchio (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
  2. assistenza per il deposito;
  3. ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
  4. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;
  5. tasse di deposito presso UAMI;

   per la Misura B:

  1. progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria;
  2. assistenza per il deposito;
  3. ricerche di anteriorità per verificare l’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
  4. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;
  5. tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale.

 

RISORSE DISPONIBILI: Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 2.800.000.

ENTITÀ AGEVOLAZIONE: l’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La percentuale sale al 90% nel caso il marchio depositato presso OMPI designi i paesi USA o Cina. Gli importi massimi sono i seguenti:

per la Misura A: euro 6.000 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l’UAMI;

per la Misura B: euro 6.000 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo paese ed euro 7.000 per i marchi che designano due o più paesi. Qualora i marchi designino i paesi USA o Cina, si aggiungono euro 1.000 a tali importi massimi. Vi sono inoltre alcuni modificatori in base alla data in cui è stata depositata la domanda di registrazione internazionale del marchio.

Ciascuna impresa può presentare più richieste, sia per la Misura A, sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000.

L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

APERTURA DELLO SPORTELLO TELEMATICO: le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e le domande potranno essere presentate a partire dal 1° febbraio 2016.

“DISEGNI+3”: terzo bando del MISE con contributi a fondo perduto per valorizzare disegni e modelli

A distanza di poco più di un anno dalla pubblicazione del bando Disegni+2, il MISE lancia la terza edizione del bando, che ne ricalca sostanzialmente i contenuti, finalizzato a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali.

Riportiamo di seguito le caratteristiche dell’agevolazione.

BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese avente sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.

SPESE AMMISSIBILI: L’agevolazione è finalizzata all’acquisto di servizi specialistici esterni in due ambiti:

1) Produzione: per favorire la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a euro 65.000 e le spese ammissibili sono le seguenti:

  1. ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
  2. realizzazione di prototipi e stampi;
  3. consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
  4. consulenza legale relativa alla catena produttiva;
  5. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione).

2) Commercializzazione: per favorire la commercializzazione di un disegno/modello registrato. L’importo massimo dell’agevolazione, per la Fase 2, è di euro 15.000 e sono ammesse le seguenti voci di spesa:

  1. consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello e per l’analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  2. consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale;
  3. consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza.

Per accedere alle agevolazioni è possibile prevedere, per lo stesso disegno/modello registrato, una sola Fase o entrambe.

Le imprese interessate possono presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso disegno/modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento dell’importo massimo, per impresa, di euro 120.000.

Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti al 3 dicembre 2015.

RISORSE DISPONIBILI: Le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 4.700.000.

ENTITÀ AGEVOLAZIONE: l’agevolazione, che opera in regime “de minimis”, è concessa nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili.

APERTURA DELLO SPORTELLO TELEMATICO: le domande di agevolazione potranno essere presentate telematicamente a partire dal 2 marzo 2016, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Modificato il trattamento contabile dei costi di Ricerca e Sviluppo

Il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 ha apportato una modifica al trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo che può avere effetti consistenti per quelle imprese che capitalizzano questa tipologia di costi.

In particolare, a partire dall’anno 2016, i costi di ricerca applicata non potranno più essere capitalizzati, ma dovranno essere trattati come costi di competenza dell’esercizio in cui la spesa viene sostenuta. Questo è quanto prevede il decreto a meno di future precisazioni da parte del legislatore, in quanto le disposizioni transitorie non citano i costi di ricerca tra le componenti per le quali sarà permesso nei prossimi anni completare normalmente il piano di ammortamento prima di applicare la nuova regola.

Al fine di comprendere meglio la modifica, ricordiamo che i costi di R&S si articolano, secondo il principio contabile OIC 24, nelle tre seguenti categorie:

  1. Ricerca di base;
  2. Ricerca applicata;
  3. Sviluppo.

Sempre l’OIC 24 fissa tre requisiti fondamentali per poter capitalizzare i costi:

  1. Il costo deve essere identificabile, misurabile e riferito a un processo/prodotto chiaramente definito. Il costo, pertanto, deve avere una diretta inerenza con il processo/prodotto per cui viene sostenuto;
  2. Il progetto deve essere realizzabile, cioè tecnicamente fattibile. La società deve possedere le risorse necessarie alla realizzazione del progetto/prodotto, o quantomeno deve dimostrare di poterle reperire;
  3. Deve esserci la ragionevole possibilità di recuperare i costi mediante i redditi futuri.

Prima della modifica normativa, la possibilità della capitalizzazione era preclusa solo ai costi relativi alla ricerca di base, mentre per i costi di ricerca applicata e di sviluppo era facoltà dell’azienda, stante la sussistenza dei requisiti succitati, provvedere o meno alla capitalizzazione.

A partire dal primo gennaio 2016, invece, data di entrata in vigore della norma, i costi di ricerca saranno trattati in maniera omogenea, nel senso che i costi di ricerca applicata, non più classificabili tra gli oneri pluriennali capitalizzabili tra le immobilizzazioni immateriali, saranno gestiti come quelli della ricerca di base: verranno considerati all’interno del conto economico e non potranno più essere portati all’attivo dello stato patrimoniale e ammortizzati su più anni.

Pertanto, le imprese che presentano in bilancio al 31/12/2015 costi di ricerca capitalizzati, l’anno successivo dovranno imputare il residuo del costo non ammortizzato a conto economico, con conseguenze sul bilancio 2016 tanto più rilevanti quanto maggiore sarà l’entità di tale residuo.

Le aziende quindi sono chiamate a distinguere con precisione i costi della ricerca applicata dai costi di sviluppo, portando i primi a conto economico e lasciando i secondi all’attivo dello stato patrimoniale, compito reso più complesso nei casi in cui il residuo non ammortizzato derivi da capitalizzazioni effettuate in più anni successivi.

Credito di imposta al 50% per la bonifica dell’amianto

La commissione Ambiente del Senato ha approvato l’emendamento al Collegato Ambiente della Legge di Stabilità 2014 che introduce un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di bonifica dell’amianto nelle proprie sedi e capannoni nel corso del 2016.

L’emendamento, approvato dopo essere stato fermo per quasi un anno, stanzia circa 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo: la prima quota sarà utilizzabile in compensazione, mediante modello F24, a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre due quote verranno utilizzate nei periodi di imposta successivi. Pertanto, dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, il 2018 e 2019.

Per accedere al credito d’imposta è prevista una soglia minima di investimento unitario pari a 20.000 euro. L’agevolazione opera in regime “de minimis”.

Con successivo decreto da parte Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno fissate le disposizioni attuative tramite cui verranno individuate modalità e termini per la concessione del bonus fiscale.

“BREVETTI + 2”: Il MiSE rilancia gli incentivi per la valorizzazione dei brevetti con un secondo bando

OBIETTIVI: Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il bando Brevetti+2, con lo scopo di valorizzare i brevetti di più recente rilascio mediante un contributo in conto capitale finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo sia sul mercato.

BENEFICIARI: Tutte le micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che soddisfano una delle seguenti condizioni:

  1. sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013;
  2. sono titolari di una domanda di brevetto depositata successivamente al 01/01/2013;
  3. sono in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto, rilasciato successivamente al 01/01/2013, con un soggetto che ne detiene la titolarità;
  4. sono imprese costituite da meno di 12 mesi in forma di società di capitali, a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici, e titolari di un brevetto concesso successivamente al 01/01/2012.

SPESE AMMISSIBILI: Sono previste tre aree di servizi ammissibili:

1. Industrializzazione e ingegnerizzazione

  1. studio di fattibilità;
  2. progettazione produttiva;
  3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
  4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
  5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
  6. test di produzione;
  7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
  8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

2. Organizzazione e sviluppo

  1. servizi di IT Governance;
  2. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
  3. servizi per la progettazione organizzativa;
  4. organizzazione dei processi produttivi;
  5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

3. Trasferimento tecnologico

  1. proof of concept;
  2. due diligence;
  3. predisposizione accordi di segretezza;
  4. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  5. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
  6. contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off).

Non sono ammessi alle agevolazioni quei servizi le cui spese siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione.

RISORSE DISPONIBILI: La dotazione finanziaria complessiva è di 30,5 milioni di euro.

BENEFICIO: L’agevolazione in conto capitale, che opera in regime de minimis, è concessa nel massimale di 140.000 euro e non può essere superiore all’80% dei costi ammissibili (elevato al 100% per le società di capitali neo-costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le domande potranno essere presentate tramite procedura telematica gestita da Invitalia a partire dal 6 ottobre, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La valutazione delle domande sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.

Patent box: messo a punto il decreto attuativo

Novità sul fronte del Patent box: è alla firma dei ministri il decreto contenente le disposizioni attuative che stabiliscono ambiti e modalità di calcolo dell’incentivo. Ricordiamo che il Patent box consiste nella detassazione parziale del reddito derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni, modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, giuridicamente tutelabili.

Credito d’imposta per R&S: nulla osta dalla Corte dei Conti

Il 13 luglio il decreto attuativo del Credito d’Imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, già firmato a maggio dai ministri competenti, ha superato anche il vaglio della Corte dei Conti e si appresta ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

A questo link del nostro sito potete visionare le caratteristiche definitive dell’agevolazione. Il decreto attuativo ha, tra le altre cose, chiarito alcune ambiguità presenti nel testo di legge ai fini della corretta determinazione del credito d’imposta.

Credito d’imposta per R&S: firmato il decreto attuativo

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha firmato in data 28 maggio il decreto attuativo relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che rende operativa la legge.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ricordiamo brevemente gli elementi caratterizzanti il credito d’imposta:

Le spese ammesse ai fini della determinazione del credito d’imposta sono le seguenti:

  1. Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, oppure iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o, infine, in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di R&S;
  3. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  4. Competenze tecniche e privative industriali (brevetti) relative ad alcuni ambiti specifici.

La misura del bonus è pari al 25% dell’incremento della spesa per ricerca e sviluppo sostenuta in ciascuno dei cinque periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, rispetto alla media della spesa per R&S sostenuta nei tre esercizi antecedenti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Per le sole voci a e c, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa sostenuta.

Il credito dovrà essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. La misura riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Patent Box: arriva l'estensione del regime agevolato a marchi e disegni, ma manca il decreto attuativo

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato la disciplina del Patent box, il regime agevolato per lo sfruttamento di marchi e brevetti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevedendone l’estensione anche ai marchi commerciali, ai disegni e ai modelli e includendo, tra le condizioni per la fruizione dell’agevolazione, lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo anche in outsourcing.

Il Patent Box è il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali brevetti, marchi, disegni e modelli, processi, “formule e informazioni relativi ad esperienze acquistate nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.

Il nuovo regime è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, e consente di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP di una quota (per il 30% nel 2015, il 40% nel 2016 e il 50% dal 2017) del reddito derivante dall’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile.

I beneficiari del nuovo regime sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgano le attività di ricerca e sviluppo (anche mediante contratti di outsourcing con società terze o contratti stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati) finalizzate alla produzione dei diritti di proprietà intellettuale oggetto dell’agevolazione.

Sul piano operativo, il DL Investment Compact precisa che la quota di reddito agevolabile è determinata in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, per lo sviluppo, l’accrescimento e il mantenimento del bene immateriale, e i costi complessivi, rilevanti a fini fiscali, di produzione di tale bene. Il numeratore può essere incrementato di un importo corrispondente alle spese eventualmente sostenute per l’acquisto degli asset in esame o per i contratti di ricerca per gli stessi asset stipulati con società del gruppo, purché entro il limite del 30% del numeratore stesso.

Per l’operatività della misura si attende ancora il decreto attuativo che dovrà chiarire i punti ancora oscuri per l’applicazione della agevolazione fiscale, in particolare:

  1. il rapporto di inerenza tra l’attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) e il titolo di privativa oggetto dell’agevolazione. Problematica particolarmente sentita per i marchi quando l’attività di R&S è riferita al prodotto commercializzato con il marchio stesso;
  2. La chiara individuazione del “reddito agevolabile”;
  3. La definizione dei costi complessivi da considerare per la realizzazione del Bene.
  4. la determinazione del rapporto tra costi di R&S, di mantenimento, di accrescimento del Bene e i costi “complessivi” sostenuti per la sua realizzazione. Questo al fine di verificare la soglia massima del 30%;
  5. il chiarimento se il calcolo vada effettuato per ogni singolo Bene Immateriale;
  6. la definizione se il computo del reddito vada effettuato di anno in anno sommando le spese sostenute anche negli anni precedenti;
  7. la determinazione dei tempi certi per avere la definizione della procedura di ruling in contraddittorio con le Entrate nei casi di utilizzo diretto del Bene Immateriale.